È improcedibile il giudizio di opposizione se l’opponente non sollecita la fissazione del primo incontro di mediazione

È improcedibile il giudizio di opposizione se l’opponente non sollecita la fissazione del primo incontro di mediazione
05 Novembre 2018: È improcedibile il giudizio di opposizione se l’opponente non sollecita la fissazione del primo incontro di mediazione 05 Novembre 2018

L’art. 5 del d.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 prevede che “l’omesso esperimento della mediazione” obbligatoria o disposta dal giudice “comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale” e prescrive, inoltre, che dal preventivo esperimento della mediazione devono essere esentati i “procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione” (comma 4, lett. a).

Per giurisprudenza ormai consolidata dell’onere di esperire il tentativo di mediazione è posto il debitore opponente, in quanto è quest’ultimo “la sola parte ad avere interesse” a proseguire il giudizio di opposizione (Cassazione Civile, sez. III, 03.12.2015, 24629)

Ma cosa succede se, nelle more di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante il deposito della domanda di attivazione della procedura di mediazione da parte del debitore opponente, il mediatore non provvede a fissare la data del primo incontro?

Nel caso affrontato dal Tribunale di Treviso, il Giudice Istruttore, rilevando che nell’ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo “non era stato preventivamente esperito il procedimento di mediazione” aveva invitato le parti a provvedere in tal senso, assegnando altresì il termine per il suo compimento e rinviando la causa.

Il debitore opponente provvedeva tempestivamente a depositare la domanda di mediazione presso l’Organismo di Mediazione, ma il mediatore ometteva di fissare la data dell’incontro e, pertanto, il relativo procedimento non si concludeva entro il termine assegnato dal Giudice Istruttore.

All’udienza di verifica, l’opponente, pertanto, dava “atto e documentava che la domanda di mediazione era stata depositata, ma che l’udienza non era stata fissata” e, conseguentemente, chiedeva al Giudice Istruttore un “rinvio del processo in attesa dell’udienza dal mediatore”.

Il Giudice concedeva il rinvio richiesto dall’opponente “per consentirgli di dare effettivo avvio alla mediazione ovvero per consentire alle parti di attivarsi al fine di ottenere la fissazione dell’udienza dal mediatore e quindi di partecipare (o meno) a tale incombente”.

Tuttavia, successivamente, l’opponente non provvedeva a sollecitare il mediatore, “anche con formale istanza”, per ottenere l’apertura della procedura di mediazione e la fissazione della data del primo incontro.

Il Giudice del Tribunale di Treviso (con sentenza 19.09.2017, n. 1891) dichiarava l’improcedibilità della mediazione dal momento che “l’onere di attivarsi onde realizzare la condizione di procedibilità o comunque al fine di dimostrare che il mancato esperimento della stessa non era a lui imputabile, non poteva ritenersi soddisfatto con il mero deposito della domanda; a fronte dell’inerzia del mediatore era piuttosto necessaria una sollecitazione formale e/o messa in mora della camera di mediazione”, ricordando che tale onere gravava sulla parte che si era opposta al provvedimento monitorio.

Per il Tribunale di Treviso infatti “l’opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione”, in quanto “è l’esperimento del procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non il deposito della domanda di mediazione”.

La decisione suscita, invero, qualche perplessità, poiché la fissazione del primo incontro di mediazione (e di quelli successivi) è pur sempre un atto dell’Organismo di mediazione (e poi del mediatore), per cui la sua omissione nei tempi previsti dall’ordinanza del Giudice rappresenta pur sempre il fatto di un terzo, e non della parte onerata, alla quale la legge non impone alcun potere sollecitatorio.

Pertanto, una volta che questa abbia tempestivamente presentato al Giudice un’istanza di proroga del termine perentorio fissato per l’esperimento della mediazione, motivata in relazione ad un fatto ad essa non imputabile, è lecito dubitare che questa possa essere rifiutata addebitandogli l’omesso espletamento di un’attività sollecitatoria normativamente non prevista.

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